Costo multa sosta marciapiede

Quando parcheggiamo ai lati della strada dobbiamo fare molta attenzione a non salire per sbaglio sul marciapiede e in generale non dobbiamo mai parcheggiarci su questo.

Il marciapiede è inteso come uno spazio posizionato appunto al lato di una strada, sopraelevato rispetto a questa e riservato allo stazionamento e al transito dei pedoni.

Il codice della Strada all’art. 158 alla lettera h) sancisce un divieto di fermata e sosta sui marciapiedi salvo diverse segnalazioni.

La sosta si ha in caso di stazionamento più o meno lungo con l’assenza del conducente, mentre la fermata si ha quando il conducente si ferma per poco tempo con motore acceso, senza lasciare il veicolo, pronto a riprendere la marcia (fate attenzione che neppure questa è consentita sul marciapiede).

Chiunque violi l’art 158 comma 1 lettera h) sarà obbligato a pagare un costo multa sosta marciapiede pari a una cifra che va da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, mentre per tutti gli altri veicoli da euro 84 a euro 335.  Occorre ricordare che verrà pure applicata una decurtazione di 2 punti patente.

Queste sanzioni vengono applicate per ciascun giorno per il quale la violazione si protrae, quindi non bisogna credere a quelle leggende metropolitane riguardo la possibilità di impugnare una sanzione se si viene multati più di una volta per lo stesso motivo.

Un piccolo chiarimento è dovuto rispetto alla possibilità di ricevere una multa per divieto di sosta sul marciapiede da parte di un ausiliario del traffico o della sosta.

Secondo diverse sentenze della Corte di Cassazione infatti, gli ausiliari possono accertare o contestare violazioni solo se si tratta di violazioni che impediscono, rallentano, limitano o interferiscono con l’attività della aziende per cui operano. In pratica possono redigere contravvenzioni solo se vengono occupate aree di sosta a pagamento senza titolo e se si ostacola la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico.

È possibile ricorrere davanti al giudice di pace se si è costretti a pagare un costo multa sosta marciapiede ma su marciapiedi collocati sullo stesso piano stradale ed alla medesima altezza (quindi impropriamente definiti tali dai vigili urbani se si viene sanzionati per questo), poiché in realtà ci troviamo di fronte ad un allargamento del manto stradale.

Se la strada si presta a detto equivoco, l’automobilista potrà impugnare la contravvenzione ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689 che all’articolo 3 disciplina “l’errore sul fatto ogni volta in cui si compia una violazione”. Se è complesso stabilire se il tratto di strada in cui è stata parcheggiato il mezzo costituisca un marciapiede oppure un prosieguo di strada, si presume che l’automobilista ci si sarà parcheggiato cadendo in errore sul fatto e non cosciente di compiere una violazione del codice della strada.