Omicidio stradale: finalmente legge

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 da qualche giorno è entrata in vigore la legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”.
La novità principale contenuta nella legge è l’introduzione nel codice penale dei due nuovi reati di omicidio stradale (art. 589-bis) e lesioni personali stradali (art. 590-bis).
Per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni. È invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti.
 
Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
 
Aggravante per chi fugge: In caso di fuga l’aumento di pena va da un terzo a due terzi; è stata inoltre inserita una norma di chiusura in base alla quale la pena non può comunque essere inferiore a 5 anni. La pena è inoltre aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.
 
Revoca della patente. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente.
In caso di omicidio stradale è prevista la revoca della patente per una durata variabile, anche in questo caso, a seconda della gravità del fatto: revoca per 10 anni in caso di omicidio “semplice”; per 15 anni in tutti gli altri casi; fino a 20 se il colpevole ha precedenti per droga ed alcol e fino a 30 anni in caso di fuga.
Per le lesioni la revoca è per 5 anni, che salgono fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.
 
Sia per l’omicidio che per le lesioni, se l’evento è conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà. E’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l’effetto di stupefacenti.
Cosa prevedeva la vecchia legge
Secondo l’articolo 589 del codice penale, quello sull’omicidio colposo, chiunque causi la morte di qualcuno violando le norme del codice della strada è punito oggi con la reclusione da 2 a 7 anni. Da 3 a 7 anni se il soggetto è ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se le vittime sono più di una, la pena potrà essere aumentata del triplo ma senza superare i 15 anni.
 
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