Ricorso multa: come si impugna una contravvenzione?

Tutti abbiamo paura di trovare nella cassetta delle lettere la tanto temuta “busta verde” contenente la multa per infrazione del codice della strada.

Infatti, sebbene l’immediatezza della contestazione di una violazione sia la regola, questo non è sempre possibile da parte delle autorità.

La contestazione immediata, tuttavia, in diversi casi non è necessaria. Si pensi, ad esempio, all’impossibilità di raggiungere un veicolo che procede a velocità eccessiva o al mancato arresto dinanzi a un semaforo rosso di un incrocio. Oppure, al caso di accertamento della violazione in assenza sia del responsabile che del proprietario del veicolo o attraverso apparecchi a distanza come l’autovelox.

La multa comunque può essere considerata illegittima se presenta dei vizi sugli elementi essenziali e può, a seguito di ricorso, essere annullata. L’annullamento ha un’efficacia retroattiva, cioè la multa si considera come mai emanata.

Quindi, se sono presenti degli errori o siamo sicuri di non aver commesso nessuna violazione, possiamo procedere con un ricorso multa.
Ma come si impugna una sanzione?

Le contravvenzioni sono dei provvedimenti amministrativi, e come tali ammettono un doppio ordine di ricorsi: quello amministrativo e quello giurisdizionale, se si procede con un ricorso multa tramite il Giudice però non si può più interpellare il Prefetto.

In entrambi i casi, è necessario rispettare i termini perentori di decadenza e, soprattutto, ricordare che è impossibile presentare qualunque tipo di ricorso multa se si è già conciliato, cioè se si è già pagata la contravvenzione!

Ma per quali motivi è possibile procedere con un ricorso multa?
Quali elementi deve contenere il nostro ricorso multa?
A chi bisogna rivolgersi?

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Per entrambi i ricorsi  multa è necessario che la domanda contenga:

  • autorità adita;
  • generalità del ricorrente;
  • breve riassunto dei fatti con indicazione della data, del luogo, del numero del verbale e della violazione degli articoli del Codice della Strada che è stata contestata;
  • motivazioni del ricorso; richiesta di annullamento;
  • eventuali atti allegati che supportino le proprie motivazioni (certificati, ecc.);
  • data;
  • firma;
  • eventuali atti allegati che supportino la richiesta di annullamento della contravvenzione (certificati, etc.); – – domicilio legale per il ricorso al Giudice di Pace.

Per quali motivi è possibile procedere con un ricorso multa? I vizi di forma
I vizi di forma di una multa possono essere, a titolo esemplificativo:

  • Omessa o errata indicazione delle generalità del soggetto multato
  • Omessa o errata indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione
  • Omessa o errata indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione
  • Omessa o non completa identificazione del veicolo
  • Omessa o erronea indicazione dell’autorità presso cui presentare ricorso
  • Mancata esposizione dei fatti
  • Errore sulla norma violata o sulla sanzione irrogata

Tra i vizi di forma più gravi per i quali è possibile procedere con un ricorso multa ricordiamo:

  • Errore di persona
  • Notifica della contravvenzione al precedente proprietario del veicolo
  • Errata rilevazione della targa del veicolo
  • Notifica avvenuta oltre il termine di 90 giorni dal rilevamento dell’infrazione (Se la residenza è fissata all’estero, però, il termine è innalzato a 360 giorni dall’accertamento dell’infrazione).




Tutti tali vizi che rendono lecito un ricorso multa, rendono nullo il verbale solo quando non possono essere compensati da altre indicazioni contenute nel verbale stesso.

Ad esempio: se c’è un errore sulla data di nascita del trasgressore, ma questi è correttamente identificato da altri elementi (nome cognome e indirizzo oppure dal codice fiscale), l’errore è irrilevante e difficilmente si vincerà un ricorso su questa base. Stessa cosa nel caso in cui sia indicato in modo errato il modello del veicolo a fronte, però, della corretta indicazione del tipo e della targa. Un altro caso frequente per cui un ricorso multa potrebbe non andare a buon fine è la mancanza del numero civico sulla multa.


Ricorso multa: A chi rivolgersi?
Per vizi di merito o di forma, il ricorso amministrativo gerarchico va proposto per iscritto in carta semplice al Prefetto territorialmente competente, mediante lettera raccomandata A/R, oppure presentato a mano, presso l’ufficio Depenalizzazioni, o anche al Comando della Polizia Municipale da cui dipende l’ufficiale che ha redatto il verbale, che lo trasmetterà a sua volta al Prefetto competente. Il termine per ricorrere al Prefetto è di 60 giorni, a far tempo dalla data della contestazione della violazione ovvero, se questa non è stata immediata, dalla notifica del verbale di contravvenzione.

Il ricorso giurisdizionale – da presentarsi invece entro 30 giorni dalla avvenuta notifica o contestazione dell’infrazione o dalla notifica del rigetto da parte del Prefetto – investe in prima istanza il Giudice di Pace competente a conoscere della controversia. Va depositato a mano nella cancelleria dell’ufficio del Giudice, o a mezzo posta ordinaria con raccomandata A/R.

Una terza via è poi quella di contestare l’addebito presso lo stesso organo amministrativo che ha emanato la contravvenzione (Comando di Polizia Municipale), perché questo la annulli in autotutela: qualora non si ottenga soddisfazione in questo modo, si potrà sempre decidere di tentare il ricorso multa al Prefetto o al Giudice di Pace.

Presentato il ricorso non ci resta che attendere.
Ma quali sono i possibili esiti della nostra richiesta di annullamento? Scoprilo a pagina 3

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Quali possono essere gli esiti di un ricorso multa?
Esaminati forma e motivi del ricorso, il Prefetto può decidere di accogliere la richiesta del cittadino, annullando la multa con un provvedimento espresso, oppure mediante silenzio-assenso – che scatta quando, decorsi 120 giorni dal deposito del ricorso, il Prefetto non si sia ancora pronunciato.
Diversamente, qualora ritenga infondato il ricorso, nel termine di 120 giorni il Prefetto può emettere un’ordinanza di pagamento di importo superiore di quello contestato (il doppio più una maggiorazione atta a coprire le spese del procedimento). In questo caso, al cittadino ricorrente non resterà che impugnare la decisione del Prefetto dinanzi al Giudice di Pace.

Contro il rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace, è invece possibile agire in secondo grado, presso il Tribunale del circondario relativo.

PS: A breve vi elencheremo le differenze tra i due tipi di ricorso multa possibili e come procedere per impugnare le tanto sgradite contravvenzioni!