Multa ausiliari del traffico: quando sono contestabili?

Quando si parla di emissione multa ausiliari del traffico ci si riferisce a due possibili varianti di multa divieto di sosta: le sanzioni legate ai parcheggi a pagamento nelle aree in concessione o nelle aree dedicate ai bus. Le sanzione in questo caso sono effettive se emesse da un ausiliario del trasporto pubblico mentre l’ausiliario della sosta non dipendente comunale, vede il suo campo d’azione limitato alle sole strisce blu. Per giungere a tale chiarezza ci sono volute diverse sentenze della Cassazione, intervenuta più volte a ridimensionare i poteri degli “aiuti vigili“, figura cittadina non tanto amata dagli automobilisti (vedi sentenza n. 551/2009 e sentenza n. 2973/2016). Un ausiliario del traffico può mettere contravvenzioni solo alle auto che infrangono il codice della strada in riferimento ai parcheggi sulle strisce blu e gialle. Eventuali altre multe ausiliari del traffico, anche se autorizzate da delibera comunale, vengono considerate uno sconfinamento di potere e annullate nel caso di ricorso.

Caso concreto di annullamento multa ausiliario del traffico

Un esemplificativo caso che spiega quando una sanzione non è valida e quando l’automobilista può fare ricorso è proprio quello che ha portato all’ultima sentenza della Corte di Cassazione in materia.
Era il 2015 quando un’automobilista chiese l’annullamento di una sanzione per aver sostato su un marciapiede a Torino. Motivo del ricorso non riguardava il negare la violazione dell’art. 158 del CdS ma l’autorità dell’ispettore che aveva fatto la multa ovvero un ispettore non dipendente comunale ma facente parte della Gtt società di trasporti. A prescindere dall’essere un dipendente pubblico o privato, la violazione contestata esulava dai suoi poteri accertatori limitati alla sosta e fermata nei posteggi riservati ai mezzi pubblici e alle aree delimitate dalle strisce blu. I giudici hanno sancito che una sanzione per chi parcheggia sul marciapiede è valida solo se emessa dagli agenti specificati nell’art. 12 del Codice della Strada di conseguenza l’automobilista ha vinto il ricorso e la sanzione per divieto di sosta emessa dall’ausiliario del traffico a Torino è stata annullata.
La sentenza n. 2973 specifica come tale decisione è stata presa “poiché la violazione concerneva la sosta su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici” e nonostante il comune di Torino avesse autorizzato anche gli ausiliari del traffico all’accertamento di violazioni riguardanti la sosta su tutto il comune.

Ausiliari del traffico: chi sono e quali multe possono mettere

I casi di multa ausiliari del traffico e della sosta sono andati in un crescendo dal 1997, anno in cui la legge Bassanini bis inserì tale figura professionale come supporto ai comuni nell’accertare le violazioni del CdS nei limiti visti sopra. Nonostante siano trascorsi 20 anni, in pochi sanno che i loro poteri sono davvero limitati al solo campo d’azione dei parcheggi non autorizzati negli spazi blu e gialli. In maniera poco politically correct vengono per questo chiamati aiuto vigili o vigilini. Ad appurare la violazione di un comma del divieto di sosta così come di ogni altro codice della strada sono autorizzati in via principale la Polizia Stradale della Polizia di Stato, altri corpi accertatori tra cui i carabinieri e NON gli ausiliari del traffico. L’espletamento dei servizi di polizia stradale ad opera dei non aventi tale potere rende nullo qualsiasi verbale.