Costo multa per mancato triangolo: sanzione mancanza segnale mobile di pericolo

Il segnale mobile di pericolo, noto come “triangolo”, dev’essere messo in strada qualora il veicolo che si sta guidando smetta di funzionare o nel caso in cui si abbia un incidente. È di forma triangolare, costituito da materiale retroriflettente e munito di sostegno che ne permette l’appoggio in posizione verticale sul piano stradale in modo tale da garantirne la visibilità.

Secondo il comma 1 dell’art.162 del Codice della strada, il segnale mobile di pericolo deve essere sempre presente all’interno del veicolo durante la circolazione in strada (a differenza dei dispositivi di protezione individuale, giubbini e bretelle rifrangenti, che devono essere utilizzati solo nelle circostanze previste e per i quali non esiste obbligo di presenza nel veicolo – vedi Costo multa senza giubbino auto rinfrangente).

L’obbligo di avere sempre a bordo il triangolo e di collocarlo nei casi di legge è previsto per tutti i veicoli tranne che per i velocipedi e per i ciclomotori e i motocicli a 2 ruote. Per i conducenti o/i passeggeri di questi mezzi non è imposto neanche l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle.

Ancora, secondo l’art.162 CDS, quando ci si trova sulla banchina o sulla corsia di emergenza, il triangolo non è obbligatorio, anche se si consiglia di apporlo per prudenza.

È importante sottolineare però che l’art. 176 c. 8 afferma qualcosa di diverso in materia di comportamento in autostrada imponendo che il triangolo debba essere collocato posteriormente al veicolo ad almeno 100 m da questo qualora sia impossibile, per via di un guasto, spostare il veicolo nella corsia di emergenza o sulla piazzola, o se ci si trovi su tratti di strada privi di tali spazi.

Secondo la citata norma, inoltre, il triangolo va collocato anche durante la sosta sulla corsia di emergenza, durante le ore notturne e in ogni altro caso di scarsa visibilità, se le luci di posizione risultano insufficienti.

La semplice fermata di brevissima durata del veicolo, il parcheggio e l’arresto del veicolo, nonostante la non chiara disposizione dell’art 162 CDS, non impone al conducente l’uso del segnale di veicolo fermo. Il parcheggio infatti, avviene al di fuori della carreggiata negli stalli appositi e l’arresto del veicolo, causato da esigenze della circolazione, è più breve della fermata e non richiede particolari cautele.

Ma come possiamo capire cosa il legislatore intende per “scarsa visibilità” del mezzo?

Una risposta ce la dà il Reg. di esecuzione del Cds che, all’art. 357, ci fornisce un valido criterio per stabilire l’esatta entità della problematica di avvistamento; precisa infatti che i mezzi fermi sulla carreggiata fuori dai centri urbani e ogni carico caduto su questa devono essere presegnalati mediante triangolo quando non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo che sopraggiunge. Questa difficoltà di avvistamento può avvenire in ad esempio se il veicolo è fermo in curva, su un dosso o in condizioni di nebbia. Queste circostanze non sono espressamente richiamate dall’art. 162, ma sono valide per interpretare la situazione nel dubbio.

Il costo multa per mancato triangolo ovvero la sanzione prevista dall’art 162 comma 5 per la mancanza segnale mobile di pericolo e per chiunque violi tutte gli obblighi sopra citati, va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro e la perdita di 2 punti della patente (4 punti per i neopatentati).

Invece l’art 72 al comma 13 prevede una sanzione relativa alla mancanza dei requisiti di conformità dei dispositivi di segnalazione. Il triangolo infatti deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione, chiunque sia in possesso di un triangolo irregolare, dovrà pagare una somma da euro 84 a euro 335.