Revisione della patente? Verifica dell’idoneità sui requisiti

La revisione della patente è un garante della sicurezza stradale e sottopone il titolare della patente a una verifica dell’idoneità psicofisica, sia per l’acquisizione che per la conservazione.
Gli uffici del dipartimento dei Trasporti Terrestri o il prefetto, in alcuni casi, possono disporre che il titolare della patente venga sottoposto a visita medica senza che sia un illecito penale o civile. Questo avviene in situazioni in cui il conducente faccia sorgere dubbi riguardo l’idoneità alla guida:

  • il caso in cui sono avvenuti incidenti che abbiano provocato sia lesioni lievi che gravi, anche solamente al conducente;
  • imprudenza del conducente che abbia provocato incidenti e di conseguenza danni alle cose;
  • autorità sanitarie che abbiano segnalato patologie da cui è affetto il conducente;
  • conducenti che soffrono di apnea notturna o segnalazioni da parte di organi di polizia;
  • conducenti che abbiano commesso infrazioni gravi o violato norme riguardanti l’utilizzo di stupefacenti.

In caso di dubbi sui requisiti psicofisici, il conducente, dopo aver ricevuto un provvedimento, è obbligato entro 30 giorni ad una visita e, in caso che l’esito sia positivo, deve presentare il certificato rilasciato dal medico alla Motorizzazione.
In caso che l’esito dia negativo, viene revocata definitivamente la patente:

  • In caso di dubbi riguardo l’idoneità tecnica, il conducente, può recarsi presso gli uffici della Motorizzazione per chiedere di sostenere i nuovi esami della patente di guida, sia teorici che pratici.
  • In caso di dubbi riguardanti anche l’idoneità psicofisica, prima di presentare la domanda alla Motorizzazione per sostenere gli esami della patente di guida, deve effettuare una visita medica e allegare il certificato alla domanda.

In ogni caso il titolare della patente può opporsi al provvedimento per la revisione effettuando un ricorso:

  • ricorso giurisdizionale;
  • ricorso al giudice di pace, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento;
  • ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da inviare tramite poste alla Motorizzazione entro 30 giorno dalla ricezione del provvedimento;
  • ricorso al Capo dello Stato entro 90 giorni dalla presentazione di quello gerarchico, se l’amministrazione non si è pronunciata;
  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 90 giorni dalla presentazione di quello gerarchico, se l’amministrazione non si è pronunciata oppure entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento.

La revoca della patente è disposta quando avviene la perdita definitiva dei requisiti fisici, dei di quelli psichici o morali, se la patente è stata sostituita con quella di uno stato estero o se il titolare guida anche se è stata disposta la sospensione del titolo.