Garanzia sull'acquisto di un auto usata

ACQUISTO DA CONCESSIONARIO
Ogni consumatore che acquista un auto usata da un professionista (concessionaria, officina, rivendita, etc) ha diritto per legge alla garanzia sul mezzo acquistato per un periodo di  24 mesi. 
Le norme del codice del consumo tutelano  infatti il compratore privato contro i “difetti di conformità”  del mezzo usato, come per qualsiasi bene nuovo.
La garanzia, solo in caso di accettazione scritta dell’acquirente, può essere ridotta a 12 mesi. Per legge non è possibile rendere la copertura della garanzia inferiore ai 12 mesi, anche conseguentemente ad un accordo tra le parti.
A differenza del passato, con l’introduzione del codice del consumo, il venditore non ha più la possibilità di scegliere la durata della garanzia a suo piacimento.  Oggi è obbligato per legge a garantire la trasparenza dell’acquisto e deve rimediare a difetti, compresi guasti non imputabili a normale usura o manutenzione
Nel caso dell’acquisto di un auto nuova, è sempre il venditore obbligato a garantire il mezzo. In questo caso però può rivalersi nei confronti del fabbricante.
Nel caso di acquisto di un auto KM O, con garanzia della Casa con una durata restante inferiore ai 24 mesi, si avrà diritto comunque alla garanzia del venditore, per la differenza dei mesi restanti e il minimo di legge di 24 mesi.
La garanzia infatti, parte dal momento dell’acquisto e non dell’immatricolazione del mezzo.
 
ACQUISTO DA PRIVATO
La “garanzia legale” non riguarda la compravendita di auto usate tra privati. L’auto venduta deve comunque essere priva di vizi occulti e il venditore non deve omettere circostanze pregiudizievoli che riguardano l’oggetto della vendita quali, ad esempio, problemi al motore, danni nascosti.
Qualsiasi difformità grave (es. la manomissione del contachilometri) o mancanza di qualità essenziale, conosciuta dal venditore privato e da questi omessa all’atto della vendita, dà diritto all’annullamento del contratto.