Costo multa transito e sosta aree limitate

I Comuni attraverso provvedimenti della Giunta (e del Sindaco in urgenza), sulla base delle esigenze del centro abitato, possono delimitare aree pedonali e zone a traffico limitato. Possono inoltre creare altre zone di urbanistica rilevanza nelle quali esistono esigenze particolari di traffico e obbligare al pagamento di una somma l’ingresso o il transito dei veicoli a motore all’interno di suddette zone.

L’area pedonale viene definita dall’art. 3 del C.d.S una zona in cui è impedita la circolazione dei veicoli, ad eccezione di quelli in servizio di emergenza o per il trasporto di persone con limitate capacità motorie, di velocipedi e mezzi autorizzati da deroghe quali ad esempio quelli ad emissioni zero.

L’accesso all’area pedonale è consentito per le attività di carico e scarico cose, per l’accesso alle rimesse interne, per le auto funebri e ai veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade.

La Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica ZPRU rappresenta un’area, individuata e delimitata dalla Giunta comunale, in cui sussistono necessità e condizioni particolari di traffico.

La Zona a Traffico Limitato ZTL e La Zona a Sosta Controllata ZSC sono invece aree in cui l’ingresso, il passaggio e la sosta sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di mezzi.

Nelle ZTL e ZSC si possono riservare ai residenti aree di sosta gratuite o a pagamento e anche aree di sosta in cui è consentita allo stesso tempo sia la sosta gratis dei residenti che abbiano un contrassegno che la sosta a pagamento di soggetti in possesso di un’autorizzazione specifica.

Tutte queste zone devono essere indicate mediante appositi segnali. In linea generale la segnaletica orizzontale deve corrispondere alle indicazioni dettate dalla segnaletica verticale ma occorre ricordare che, in presenza di discordanze tra le due, è predominante la verticale (che indica norma di riferimento e estremi dell’ordinanza) sulla orizzontale.

Per non incorrere in sanzioni, chiunque sia in possesso di una autorizzazione o di un pass per residenti deve comunque sempre verificare in comune quali siano i limiti territoriali delle zone in cui questi hanno validità.

Il costo multa per la violazione del divieto di transito nelle ZTL e nelle aree pedonali è compresa tra euro 80 e euro 323; se invece abbiamo a che fare con una sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è pari ad una somma da euro 25 a euro 99  sempre applicate per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.

Se la ZTL non è h24, ma per esempio dalle 8 alle 14, prima delle 8 e dopo le 14 l’accesso è libero, anche ai non autorizzati (salvo diversa segnalazione). Dalle 8, entrando in vigore la ZTL, l’accesso è consentito solamente agli autorizzati, mentre per i veicoli in sosta al suo interno, si può contestare la sola sosta abusiva e non il transito.

Chi pur essendo titolare del pass non lo espone sarà ugualmente tenuto al pagamento della sanzione, come deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 719 del 16 gennaio 2008.