Portiera dell’auto aperta: chi è responsabile?

Quando si scende dall’auto bisogna fare molta attenzione prima di aprire lo sportello: infatti se un’altra auto o un motorino che sopraggiunge urta il vostro mezzo, la responsabilità per tutti i danni prodotti potrebbe essere addebitata proprio a voi anche se l’altro mezzo procedeva a velocità elevata o rasente alla linea del parcheggio o ancora guidava distrattamente.

Il codice della strada statuisce, infatti, a carico di chi apre la portiera della propria auto, una presunzione di responsabilità: prima di effettuare la manovra di discesa dall’abitacolo occorre guardare attentamente la strada per non costituire pericolo per la circolazione e per assicurarsi che non passi nessuno.

L’art 157 c.7 sancisce il divieto per ciascun individuo di aprire le portiere di un veicolo, di scendere dallo stesso e soprattutto quello di lasciarne aperte le porte senza assicurarsi che questo non costituisca pericolo o intralcio per i soggetti terzi utenti della strada.

Bisogna ricordare che la legge consente sempre la prova contraria, ossia riuscire a provare che l’incidente è avvenuto per responsabilità dell’altro autoveicolo. Se tale dimostrazione – che quindi è sempre a carico di chi apre lo sportello dell’auto – non viene offerta o viene ritenuta insufficiente, non si può evitare di risarcire i danni.

Sarà sempre la compagnia assicurativa che copre il mezzo parcheggiato a dover pagare. Questo perché la Cassazione ha recentemente chiarito (Cass. S.U. sent. n. 8620/15 del 29.04.15), che la polizza RC auto non copre solo i sinistri che possono compiersi mentre il mezzo circola, ma anche tutte le operazioni collaterali e in qualche modo collegate alla “funzione che è propria del mezzo”, relative anche al mezzo in sosta o fermata e come appunto il salire o scendere dall’automobile.

In ogni caso è importante sottolineare che per il conducente che apre lo sportello senza guardare, scatta sempre la multa di 39 euro.

La sentenza n. 8216 del 2002 stabilisce inoltre che nel caso in cui il conducente sia lontano o fuori dal veicolo e sia il terzo trasportato ad aprire la portiera, si deve comunque ritenere fondata la responsabilità del conducente e/o proprietario, e di conseguenza, della compagnia con cui è assicurato il veicolo (che agirà poi in rivalsa nei confronti del soggetto trasportato).

A seguito dell’entrata in vigore della legge n.41 del 2016 qualora il soggetto trasportato, che si trovi ad aprire inavvertitamente lo sportello del veicolo, provochi un incidente dal quale derivino lesioni gravi o gravissime o, nella peggiore delle ipotesi, la morte della vittima, risponderà del suo gesto in sede penale.

Nello specifico:

  •  da 3 mesi ad 1 anno di reclusione per lesioni gravi;
  • invece da 1 a 3 anni di reclusione per lesioni gravissime;
  • e da 2 a 7 anni di reclusione nel caso di morte.

Infine, se ad aprire lo sportello e a causare l’incidente è un passeggero minorenne, la responsabilità – e quindi la multa – è da addebitare sull’adulto che lo ha in custodia.