Costo multa sosta area bus

Quando siamo alla disperata ricerca di un parcheggio in centro e giriamo e rigiriamo inutilmente, le ampie aree dedicate alla sosta dei mezzi pubblici sono delle fortissime tentazioni. Ma se non vogliamo incorrere in sanzioni facciamo un po’ di chiarezza riguardo la normativa del codice della strada in materia.

Secondo l’art. 158 comma 2, lettera d), la sosta di un veicolo è vietata negli spazi che sono stati riservati al parcheggio e alla fermata degli autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia. Ma è importantissimo sottolineare che ove questi non siano delimitati da segnaletica orizzontale occorre non sostare in prossimità di 15 metri dal segnale di fermata bus (prima e dopo il cartello).

La sosta è inoltre vietata, secondo la lettera h) dello stesso articolo, nelle corsie e carreggiate riservate al passaggio dei mezzi pubblici.

Chiunque violi queste disposizioni sarà tenuto al pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per quanto riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e di una sanzione da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.

Se l’infrazione non viene rilevata subito, la contravvenzione viene notificata entro 150 giorni al proprietario del veicolo. Se chi guidava al momento dell’infrazione è diverso dal proprietario occorre indicare i dati del reale conducente. Una volta ricevuto il verbale è possibile pagare o impugnare entro 60 giorni (con sconto del 30% se si paga nei primi 5gg).

Spesso nelle grandi città viene contestato il fatto che quando lo stallo per il bus non è tracciato, i metri da rispettare sono 30 (15 prima e dopo il cartello della fermata), uno spazio enorme levato al parcheggio delle auto. Ma questo è dovuto al fatto che i bus devono essere sempre in grado di fermarsi nella loro area designata, l’art. 352, comma 7 del Regolamento di esecuzione sottolinea che le fermate degli autobus devono essere effettuate solo nelle zone adibite dal codice, in modo da evitare che le persone in salita o in discesa intralcino il traffico sulla carreggiata. A questo fine è opportuno far coincidere il più possibile le aree di fermata di più linee diverse in uno stallo unico.
Inoltre l’art 151 del Regolamento stabilisce che le strisce che delimitano la fermata dei mezzi per il trasporto pubblico collettivo di linea siano costituite da una linea longitudinale gialla discontinua tracciata almeno a 2,70 m dal marciapiede o dal margine, e da due strisce gialle continue unite perpendicolarmente.

L’area di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l’ultima di 12 m (che possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag) in cui dovranno effettuarsi le manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel traffico, e la zona centrale che deve avere una lunghezza almeno pari alla lunghezza del mezzo più lungo che effettua la fermata, aumentato di ulteriori 2 metri. All’interno della zona di fermata deve essere tracciata l’iscrizione BUS.

È importante ricordare che, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione e dall’art.12 comma 3 del CdS, gli autisti possono svolgere attività preventiva e di contestazione dopo aver superato un esame di qualificazione. Alcuni ispettori dell’azienda di trasporto pubblico autorizzati quindi possono multare le auto in sosta alle fermate o che transitano nelle corsie preferenziali.

Può anche capitare che il vigile urbano salga sul bus e accanto al conducente trascriva i numeri di targa delle auto che creano un ostacolo al raggiungimento della fermata. Successivamente, compilerà le contravvenzioni che giungeranno poi a destinazione. L’accertamento della violazione in questi casi rientra nella casistica stabilita nell’articolo 384 del regolamento del CdS che elenca i casi di esclusione della contestazione immediata all’automobilista.