Passaggio di proprietà – Trascrizione Pra tutela venditore

Cosa succede se vendiamo una nostra auto e il nuovo proprietario non registra il passaggio di proprietà auto al PRA?
Secondo l’articolo 94 del Codice della strada, l’acquirente è tenuto a registrare il passaggio di proprietà entro 60 giorni dal momento in cui viene autenticato l’atto di vendita.
Fin quando ciò non avviene, il venditore continua a risultare agli occhi del PRA il proprietario del veicolo e di conseguenza può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo.Per esempio: danni provocati a cose o persone, tassa automobilistica (bollo auto) non versata, e contravvenzioni al Codice della Strada.
La legge si provvede anche in caso di tale mancanza attraverso la trascrizione a tutela del venditore, il ricorso giurisdizionale e la perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva.

TRASCRIZIONE A TUTELA DEL VENDITORE

Come può tutelarsi il venditore se l’acquirente non trascrive il passaggio di proprietà?
Il venditore nel caso in cui volesse tutelarsi può agire in 2 modalità distinte:

  • Può Recarsi al Pubblico Registro Automobilistico per effettuare una visura, trascorsi i 60 giorni dalla vendita del veicolo. Se dalla verifica emerge che il passaggio non è ancora stato effettuato, il venditore ha diritto a recarsi presso gli uffici del PRA, munito dell’originale atto di vendita (o di una scrittura privata in forma autenticata) per richiedere il trapasso di proprietà di propria iniziativa.

Questa operazione ha comunque un costo che varia a seconda della provincia. Alcune province non fanno pagare l’IPT al venditore ma questo viene successivamente richiesto al nuovo proprietario, altre lo calcolano in misura fissa e altre applicano l’IPT ordinario. Per conoscere il costo dell’imposta provinciale di trascrizione si può consultare questo articolo.
Per procedere con la trascrizione del passaggio di proprietà sarà necessario compilare un apposito modello, contenente:
– i dati completi dell’acquirente;
– codice fiscale di venditore e compratore del veicolo;
– Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’ultima residenza dell’acquirente.
L’autenticazione della firma sarà effettuata di fronte ad un Notaio, al personale qualificato dell’ACI o del dipartimento dei trasporti, presso uno dei centri di disbrigo pratiche auto o presso l’Ufficio Anagrafe.

  • Può rivolgersi al giudice di pace o al giudice ordinario presso il luogo in cui è avvenuta la compravendita del veicolo. Nel caso il valore della vendita fosse inferiore ai 5.000 euro non sarà necessario richiedere l’assistenza di un legale. Nel caso in cui il valore della vendita sia superiore a tale cifrà, il ricorso del venditore dovrà essere presentato di fronte ad un giudice e si dovrà richiedere la presenza di un legale.