Registrazione al PRA

Quando si acquista un veicolo usato entro sessanta giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita bisogna registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).
All’atto della registrazione devono essere consegnati i seguenti documenti: 

  • dichiarazione sostitutiva di residenza dell’acquirente;
  • fotocopia del libretto di circolazione;
  • fotocopia di un documento di identità;

La richiesta deve essere corredata da:

  • certificato di proprietà o foglio complementare;
  • atto di vendita;
  • dichiarazione sostitutiva di residenza solo nel caso in cui chi acquista è cittadino straniero.

Il mancato aggiornamento della carta di circolazione e del CdP entro il termine di sessanta giorni determina l’applicazione di sanzioni monetarie e il ritiro della carta di circolazione in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada).
Il mancato passaggio di proprietà all’ufficio provinciale ACI (PRA) determina l’applicazione di sanzioni amministrative per l’acquirente e conseguenze sul piano civile e fiscale per il venditore rimasto intestatario al PRA per l’inadempienza dell’acquirente.
Infatti, fino a quando non viene registrato al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo. Per esempio: danni provocati a cose o persone, tassa automobilistica (bollo auto) non versata, contravvenzioni al Codice della Strada.
Il venditore, in questo caso, può richiedere la registrazione al PRA a tutela del venditore oppure ricorrere al giudice.

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